Nuovi modelli di gestione dei rifiuti: no al credito d’imposta

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Nuovi modelli di gestione dei rifiuti: no al credito d’imposta

Non sono ammesse al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo le attività riguardanti nuovi modelli di gestione dei rifiuti, a renderlo noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 82/2020.

Nuovi modelli di gestione dei rifiuti non ammessi al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 82/2020, ha fornito chiarimenti in tema di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo riguardanti nuovi modelli di gestione dei rifiuti.

L’art. 3 del Dl n. 145/2013 stabilisce che le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo hanno diritto ad un credito d’imposta nella misura pari del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Ciò significa che se la spesa media in ricerca e sviluppo, cresce rispetto alla media degli anni precedenti, si ottiene un credito d’imposta sul 25% dell’incremento (credito valido per gli investimenti fatti fino al 31 dicembre 2020).

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’introduzione di nuove metodologie, processi, servizi e layout nel campo della gestione dei rifiuti non può essere qualificato come attività di ricerca e sviluppo ammissibile ai fini del credito d’imposta.

Perché i nuovi modelli di gestione dei rifiuti sono inammissibili?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono accedere al beneficio solo le attività finalizzate all’introduzione di un nuovo prodotto o di un nuovo processo che portino al superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o tecnologica. Si sottolinea insomma il carattere letteralmente innovativo degli investimenti ammissibili.

Si escludono invece le attività che comportano investimenti su tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza.

Le Entrate chiariscono che:

l’implementazione del nuovo modello organizzativo di gestione dei rifiuti descritto nell’istanza non sembra presentare, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, elementi di novità e di creatività, trattandosi di pratiche già definite sia a livello teorico che normativo e la cui applicazione è possibile rinvenire in molteplici settori, compreso quello della grande distribuzione organizzata in cui opera l’impresa; principi e applicazioni in merito ai quali, peraltro, le attività intraprese dalla società non concorrono ad alcun avanzamento sul piano scientifico e tecnologico, limitandosi essenzialmente a valutare la sostenibilità tecnica ed economica della nuova modalità di gestione dei rifiuti.

Ecco la Risposta n. 82/2020

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