22 Gen Nuova classificazione dei rifiuti: cosa prevede il D.Lgs. 116/2020
Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova classificazione dei rifiuti urbani. Gran parte dei rifiuti prodotti dalle attività economiche (con le dovute eccezioni, che vedremo) è diventata rifiuto urbano, con notevoli implicazioni anche sul fronte della tassa rifiuti.
Nuova classificazione dei rifiuti: la normativa di riferimento
Il D.Lgs. 116/2020, entrato in vigore dal 1° gennaio 2021, è intervenuto sulla classificazione dei rifiuti, modificando la definizione di rifiuto urbano ed eliminando la categoria dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.
I rifiuti urbani, con la nuova normativa, sono infatti composti da rifiuti:
- domestici;
- derivanti dallo spazzamento delle strade;
- giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge;
- derivanti da manutenzione del verde pubblico;
- provenienti da aree e attività cimiteriali;
- “indifferenziati o da raccolta differenziata provenienti da altre fonti [ovvero non domestici] che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”.
L’eliminazione del meccanismo di assimilazione di alcuni tipi di rifiuti speciali ai rifiuti urbani sopprime le competenze in materia affidate in precedenza a Stato e Comuni.
La nuova norma dunque include tra i produttori di rifiuti urbani numerose attività commerciali, professionali e artigianali, che sono dunque tenute ad adeguarsi di conseguenza.
Restano invece esclusi dalla categoria dei rifiuti urbani:
“i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie, e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.”
Nuova classificazione dei rifiuti: conseguenze per gli operatori economici
Poste le nuove condizioni introdotte dalla legge, le attività economiche che si sono viste riclassificare i propri rifiuti, devono scegliere:
- se affidare i rifiuti destinati al recupero al concessionario del servizio pubblico di raccolta;
- se rivolgersi ad operatori privati.
Una volta operata la scelta, questa non potrà essere modificata prima dei successivi cinque anni.
Occorre poi operare una variazione della dichiarazione delle superfici imponibili, sebbene i Comuni non siano ancora pronti con le indicazioni circa le modalità di comunicazione di suddetti dati.
In sostanza, sebbene la nuova classificazione sia operativa dal 1° gennaio 2021, sia gli operatori economici sia gli enti coinvolti, sono ancora in fase di organizzazione delle operazione di adeguamento.
Nel link il testo integrale del decreto legislativo 116/2020