08 Lug Registro imprese di raccolta e trasporto rifiuti da materiali metallici
Il Comitato nazionale Gestori ambientali ha istituito con delibera 4/2021, il Registro delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.
Modalità di iscrizione al registro imprese di raccolta e trasporto rifiuti da materiali metallici
La delibera delinea le modalità di iscrizione al Registro, previsto dal Decreto Semplificazioni 2020, per l’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici. Registro che entra in vigore il 1° settembre 2021.
L’iscrizione al Registro avviene d’ufficio:
- per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati dalla normativa nel dettaglio, come vedremo.
- per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti, l’iscrizione d’ufficio è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.
Le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccogliere e trasportare esclusivamente le tipologie di rifiuti non pericolosi indicate sotto, solo se destinati alle attività di recupero:
02 01 10 Rifiuti metallici
12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 21 Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 Rifiuti ferrosi e non ferrosi
15 01 04 Imballaggi metallici
16 01 17 Metalli ferrosi
16 01 18 Metalli non ferrosi
17 04 05 Ferro e acciaio
17 04 01 Rame, Bronzo e Ottone
17 04 02 Alluminio
17 04 03 Piombo
17 04 04 Zinco
17 04 06 Stagno
17 04 07 Metalli misti
17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02 Metalli ferrosi
19 12 03 Metalli non ferrosi
Le classi del Registro
Il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati:
classe a), quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 200.000 tonnellate, diritto annuale d’iscrizione pari a 1.800 euro
classe b), quantità annua trasportata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate, diritto annuale 1.300 euro;
classe c), quantità annua trasportata compresa tra 15.000 e 60.000 tonnellate, diritto annuale 1.000 euro;
classe d), quantità annua trasportata tra 6.000 e 15.000 tonnellate, diritto annuale 750 euro;
classe e), quantità annua tra 3.000 e 6.000 tonnellate; diritto annuale 350 euro;
classe f), quantità inferiore a 3.000 tonnellate, diritto annuale 150 euro.
Di seguito il provvedimento completo Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021