05 Ott Traffico illecito rifiuti: il reato è nel codice penale
Il traffico illecito di rifiuti, nell’aprile 2018, è diventato reato del Codice Penale, e rientra tra i delitti contro l’ambiente.
Traffico illecito rifiuti: nuovo reato nel Codice Penale
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a partire dal 6 aprile 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 21/2018. Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti entra nel Codice Penale all’art. 452-quaterdecies:
“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”
Traffico illecito di rifiuti: pena e competenze
La nuova norma prevede una pena detentiva che va da 1 a 6 anni, e nel caso in cui i rifiuti siano radioattivi la pena va da 3 a 8 anni.
Competente delle indagini sulle attività organizzate di traffico illecito di rifiuti è il Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto.